Newsletter n. 3 - 09/01/2021 |
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Emergenza Coronavirus L'Emilia-Romagna torna in Area Arancione Nuova ordinanza del Ministro della Salute Tutte le misure di contenimento del contagio Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è tenuta l'8 gennaio 2021. L'Ordinanza, che sarà in vigore a partire da domenica 10 gennaio, colloca in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente: Area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta Area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto Area rossa: nessuna Regione. Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1: • | Fino al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. | • | Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni inserite nelle zone rosse, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per le zone arancioni, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | Fino al 15 gennaio 2021 nelle Regioni in cui si applicano le misure previste per le zone rosse è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | |
Queste le principali misure introdotte dal DPCM del 3 dicembre 2020: Misure in vigore su tutto il territorio nazionale (Area Gialla) • | È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. | • | È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l'autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5). È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. | • | Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. | • | Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private. | • | È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e uno per l'attività motoria. | • | Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti a attività differenti. | • | Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. | • | Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica facendo ricorso, per il 100% delle attività, alla didattica digitale integrata (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e per l'uso dei laboratori) e che a decorrere dal 7 gennaio 2021 al 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Le Università predispongono le attività didattiche secondo modalità che tengano conto dell'evoluzione del quadro pandemico, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Possono, inoltre, svolgersi in presenza esami, prove e sedute di laurea. | • | È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. | • | Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si sosti all'interno dei locali più tempo del necessario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi e edicole. Fino al 6 gennaio 2021 l'apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle 21.00 | • | A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale - ad esclusione del trasporto scolastico dedicato - è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. | • | Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (conviventi). Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di rifornimento carburante lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), nei porti e negli interporti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sarà consentito il solo servizio in camera. | • | Resta l'obbligo, per gli esercenti, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (scaricalo qui). | • | Restano chiuse piscine, palestre, contri natatori, centri termali, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Sono consentiti solo gli eventi sportivi e le competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e quelli di squadra organizzati dalle rispettive federazioni. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto. | • | Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica. | • | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all'aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. | • | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere, i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza. | • | L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. | • | In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. | • | Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. | • | Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana in partenza, con scalo o con destinazione finale nei porti italiani. | • | Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | • | Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l'accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Area Arancione) L'Emilia-Romagna è collocata in questa area Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Area Rossa) Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. Vietati anche gli spostamenti all'interno del proprio Comune e da un Comune all'altro, in qualsiasi orario. | • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti. | • | La didattica a distanza si applica anche alle classi seconde e terze delle scuole medie inferiori. Resta in presenza, quindi, solo l'attività delle scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. | • | Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. | • | È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione. | • | Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al presente DPCM. | Testo integrale del DPCM del 3 dicembre 2020 >> Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> |
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