> DISCIPLINA STRAORDINARIA FONDO DI GARANZIA
La legge finanziaria ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la possibilità di richiesta dei mutui liquidità per emergenza Covid-19 con garanzia pubblica:
• | PMI e P.F. esercenti attività di impresa, arti e professioni possono richiedere un finanziamento liquidità fino a 30.000€ (massimo 25% del fatturato 2019) con garanzia 100% del Fondo Centrale di Garanzia (art. 13, comma 1, lettera M - Decreto Liquidità già convertito in Legge). È stata anche estesa la durata del piano di rimborso fino ad un massimo di 15 anni (incluso il preammortamento fino al massimo di 24 mesi). Nel caso di finanziamenti già erogati, l’impresa può richiedere l’allungamento della durata fino ad un massimo di 15 anni comprensivi degli eventuali 2 anni di preammortamento. Viene apportata una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non debba essere superiore allo 0,20% aumentato del valore (se positivo) del tasso Rendistato con durata analoga al finanziamento. |
• | Le imprese fino a 499 dipendenti e con fatturato fino a 3,2 milioni di euro possono richiedere finanziamenti con garanzia Fondo Centrale al 90% (con eventuale integrazione del 10% Confidi) nei limiti massimi del 25% del fatturato 2019 o del doppio dei costi del personale 2019. Durata massima 6 anni (incluso preammortamento fino al massimo di 24 mesi). Viene però previsto che, dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo di Garanzia, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo Centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI. |
• | In caso di rinegoziazione dell’esposizione complessiva verso una banca, la stessa concede un credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% del residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione ed a condizione che il rilascio della garanzia determini un minor costo e/o una maggior durata del nuovo finanziamento rispetto a quello rinegoziato. In tale caso la durata massima del finanziamento è 72 mesi e l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia è pari all’80%. |
> PROROGA MORATORIA PMI – DECRETO CURA ITALIA
Viene prorogata al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
I soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.
> PROROGA MORATORIA ABI – ACCORDO PER IL CREDITO
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’ABI e le Associazioni Imprenditoriali (tra cui CNA) firmatarie dell’Accordo, hanno concordato di prorogare fino al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate.
La sospensione non potrà superare la durata massima di 9 mesi inclusi eventuali periodi di sospensione già ottenuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
> GARANZIA SACE
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed esteso l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:
• | alle cessioni dei crediti pro soluto; |
• | ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione ed a condizione che il rilascio della garanzia determini un minor costo e/o una maggior durata del nuovo finanziamento rispetto a quello rinegoziato. |
> NUOVE REGOLE SUL DEFAULT AZIENDALE DAL 1° GENNAIO 2021
Nonostante le forti preoccupazioni per l’accesso al credito per le nostre imprese e le richieste CNA di rinviare l’applicazione della normativa, dal 1° gennaio 2021 sono operative le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori. Si sono adeguate tutte le banche soggette a vigilanza delle Banca Centrale Europea a seguito del Regolamento Europeo del 26 giugno 2013 n. 575 e dei successivi interventi fino ad oggi da parte delle autorità di vigilanza del sistema finanziario. Le nuove norme dovevano essere operative già prima del giugno 2019, ma sono slittate come termine ultimo di applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.
In particolare viene considerato debitore “in default” il soggetto che non adempie all’obbligazione verso la banca con un ritardo di pagamento superiore a 90 giorni consecutivi e con due componenti di soglia di rilevanza: 1) componente assoluta pari a 500 euro; 2) componente pari all’1% (prima era il 5%) dell’importo delle esposizioni complessive del soggetto verso la banca.
Per persone fisiche e per le piccole e medie imprese che presentano un’esposizione complessiva inferiore al milione di euro, la componente assoluta scende a 100 euro.
Sempre nel caso di PMI con esposizione complessiva verso una banca inferiore al milione di euro, il default su una singola posizione non determina l’automatico default di tutte le altre esposizioni, ma soltanto sulla singola linea di credito in arretrato (oltre 90 giorni).
Lo stato di default della posizione fa scattare la segnalazione alle Centrali dei Rischi (Bankitalia, Crif…) con il possibile inserimento del soggetto inadempiente nell’elenco dei “cattivi pagatori” e conseguenze rilevanti sul fronte del possibile accesso futuro al credito.
Per informazioni di dettaglio si prega di rivolgersi ai consulenti credito:
Area Ravenna Cervia - MAURIZIO SPINELLI - tel. 0544/298659 mspinelli@ra.cna.it
NICOLA DELLA MONICA – tel. 0544/298678 ndellamonica@ra.cna.it
Area Bassa Romagna - VANIA CIMATTI - tel. 0545/913243 vcimatti@ra.cna.it
Area Romagna Faentina - MASSIMO MARETTI - tel. 0546/627832 mmaretti@ra.cna.it.